3 dicembre 2024 - 18:50
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Diritto allo sciopero

L'esercizio del diritto di sciopero nei maggiori Paesi dell'Unione Europea

Dopo una panoramica sulle prime fonti di regolamentazione del diritto di sciopero e sul vigente corpo legislativo italiano in tema di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si rende utile un confronto sull’argomento tra le principali Nazioni dell’Unione Europea.
Tale paragone mostrerà un diverso modo di concepire lo sciopero (per alcuni Paesi si parla di “libertà”, mentre per altri di “diritto”) ed un diverso modo di regolamentarlo.
Inoltre la conoscenza delle varie realtà europee, rivelerà la presenza di una molteplicità di fonti di regolamentazione: accanto alla legge ordinaria propria del nostro Paese, la fonte principale per gli altri Paesi europei è costituita dalle norme costituzionali e della giurisprudenza.

ITALIA

Disciplina legislativa
Fra le varie libertà collettive garantite dalla Costituzione, si annoverano in particolare la libertà e il pluralismo sindacale (art. 39, 1 comma) e la libertà di conflitto elevata a rango di diritto in caso di sciopero.
Il diritto di sciopero, in senso ampio, è riconosciuto dalla Carta Costituzione della Repubblica Italiana ex art.40.
L’ordinamento italiano riconosce il diritto di sciopero ad ogni individuo (salvo alcune limitazioni soggettive).
Per molti anni, in assenza di una legge ordinaria che disciplinasse tale istituto, le sentenze della Corte Costituzionale e della giurisprudenza ordinaria, hanno svolto un ruolo sussidiario, sebbene fosse implicito che la disciplina sul diritto di sciopero non potesse dipendere solo da tali fonti.
Tali pronunce non solo dichiararono la legittimità di scioperi attuati per fini contrattuali e per fini non contrattuali, ma riconobbero anche la legittimità del cosiddetto “sciopero di solidarietà” (sentenza 123/62) ravvisabile nel caso in cui i lavoratori effettuino uno sciopero senza avanzare una pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per solidarietà nei confronti delle rivendicazioni di altri lavoratori o contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore.
Altra sentenza del 1977 della Suprema Corte, citava: “gli scioperi in difesa degli interessi dei lavoratori, sono legittimi”.
Le fonti dello sciopero primario e secondario, sono la Costituzione (art.40), lo Statuto dei lavoratori (L.300/70 ex artt.15 e 28), il Codice civile e  penale.
Gli effetti dell’esercizio di tale diritto, possono essere riassunti nella sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: facoltà del lavoratore di non prestare il lavoro ed il conseguente venir meno dell’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione.
In Italia, esiste una disciplina specifica per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge 146/90 e legge di riforma 83/2000).
La regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali ha segnato una tappa importante nella storia del diritto di sciopero, poiché riflette un utilizzo non egoistico di tale strumento e la presa di coscienza del necessario contemperamento dell’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro con l’interesse generale alla ordinata convivenza sociale.
La legge 146/90 (come modificata dalla 83/2000), impone alcune limitazioni agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
La legittimazione a proclamare sciopero, è determinata dalle motivazioni e dal modo in cui viene esercitato.
Nei servizi pubblici essenziali, la legge 146 prima, e la 83/2000 dopo, richiedono un preavviso minimo di 10 giorni.
La legittimazione ad effettuare la serrata, è di solito, determinata caso per caso, con riferimento ai motivi e alla conduzione della stessa.

Motivi di sciopero
Per essere legale, uno sciopero deve avere come scopo la protezione e la promozione degli interessi collettivi dei partecipanti.
La pronuncia del 1979 della Suprema Corte, stabilì che tra i vari motivi, vi è anche quello della “difesa degli interessi di altri lavoratori” (da cui la legittimità degli scioperi secondari).
In Italia, le motivazioni per cui è legittimo esercitare lo sciopero, si dividono in due categorie:

vertenze di diritto: riguardanti l’interpretazione di norme legali o contrattuali;
- vertenze di interessi: aventi come oggetto il salario e le condizioni lavorative.

Tipologie di azione
L’Italia è uno dei pochi paesi in cui si è cercato di arrivare ad una distinzione tra scioperi ed altre forme di lotta.
Gli scioperi politici “per sovvertire la Costituzione o per abolire la forma democratica di governo”, sono illegali.
Oggi si assiste ad una tolleranza di forme di lotta ritenute nel passato come illegali, purchè non infrangano le norme racchiuse nel Codice civile e penale.

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FRANCIA

Disciplina legislativa del diritto di sciopero.
In Francia, il preambolo della Costituzione della Quinta Repubblica del 1958 (ripetendo il preambolo della Costituzione della Quarta Repubblica), riconosce il diritto di sciopero: “Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle leggi che lo regolano”. Il diritto di sciopero è, quindi, costituzionalmente protetto.
Il più alto Tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato, tramite una pronuncia ha esteso il diritto di sciopero non solo ai dipendenti del settore privato, ma anche agli impiegati pubblici.
Prima che venisse data una definitiva nozione del termine sciopero, alcuni autori definirono lo stesso come una “temporanea sospensione del lavoro che coinvolge alcuni lavoratori, non necessariamente la totalità degli stessi, al fine di ottenere una risposta alle loro richieste”. Altri come “una collettiva sospensione dal lavoro”.
Ad eccezione del settore pubblico, i cui scioperi sono regolati da un atto del 31 luglio del 1963, lo sciopero non è soggetto ad alcun periodo di preavviso.
La legge prevede una volontaria procedura di conciliazione per i conflitti industriali. Tuttavia i lavoratori non sono obbligati ad attendere l’esito della stessa per poter scioperare. I lavoratori sono liberi di scegliere il tempo di esercizio dello sciopero.
Inoltre gli scioperanti possono liberamente scegliere la durata dello stesso, che potrebbe essere estremamente corta o molto lunga.
Lo sciopero è un diritto che appartiene ad ogni singolo individuo; però è necessario che venga esercitato collettivamente.
Uno sciopero è legale sia se i lavoratori in sciopero appartengano ad un sindacato, sia se non vi appartengano.
I sindacati non posseggono il monopolio sulle azioni di sciopero. Il più piccolo gruppo di lavoratori di un’impresa, può legalmente scioperare.

Abuso del diritto di sciopero
Lo sciopero deve avere fini occupazionali o professionali.
L’uso di tale strumento per altri scopi, costituisce un abuso del diritto stesso. Quindi uno sciopero esercitato per fini occupazionali e professionali è legale; il motivo specifico per il quale è stato proclamato è irrilevante.
E’ l’oggetto dello sciopero che determina la legalità dello stesso.
In pratica il problema dell’abuso di tale diritto, si ha solo nel caso di: sciopero politico e sciopero di solidarietà.
Lo sciopero politico, infatti, non ha come oggetto una problematica occupazionale o professionale; ed inoltre costituisce abuso del diritto poiché diretto contro lo Stato. Ciò non significa che tutti gli scioperi diretti contro lo Stato costituiscano un abuso. Gli scioperi nel settore privato contro una politica sociale ed economica che influenzi direttamente i salari e le condizioni di lavoro, sono oggi giustificati, sebbene nel passato non lo fossero.
Gli scioperi di solidarietà per ragioni politiche, sono considerati, invece, un abuso del diritto di sciopero. Diversamente, per gli scioperi di solidarietà aventi come oggetto ragioni occupazionali o professionali, non esiste una singola interpretazione. Si deve distinguere tra scioperi di solidarietà “per ragioni interne all’impresa” (es.: sciopero contro il licenziamento di un lavoratore) e “per ragioni esterne all’impresa” (es.: uno sciopero generale per protestare contro il livello generale dei salari).

Altre azioni di sciopero
Negli ultimi anni le forme di sciopero utilizzate in Francia, sono diventate molteplici e varie.
Esse includono:

- sciopero bianco.
(Generalmente, i tribunali non conferiscono protezione a tali tipi di sciopero).
- scioperi ripetuti o a scacchiera, protratti per un breve tempo, non sono illegali. Tuttavia, possono essere considerati illegali, se perseguono finalità illegali ed in ogni caso, se effettuati nei settori pubblici (in base ad una decisione della Suprema Corte del 1988);
- l’occupazione del posto di lavoro è divenuta molto frequente.

Secondo il tradizionale significato, scioperare significa abbandonare il proprio posto di lavoro; però la giurisprudenza ha mostrato una certa tendenza verso il riconoscimento dell’occupazione del posto di lavoro, come legittima forma di sciopero.

Sicurezza sociale
I lavoratori coinvolti in un’azione industriale, continuano ad essere beneficiari delle prestazioni di sicurezza sociale e degli assegni familiari.

Serrata
Non esiste una legislazione sulla serrata.
La giurisprudenza francese permette le serrate solo se basate su una valida ragione professionale, come risposta ad uno sciopero illegale, allo scopo di preservare la salute e la sicurezza di altri lavoratori.
Una serrata potrebbe essere illegale, se ha come scopo quello di privare i lavoratori di vantaggi, o se richiesta da un’associazione dei datori di lavori. E’ necessaria una preventiva conciliazione con i lavoratori.

Comportamenti illegali non protetti dal diritto di sciopero
Solo il diritto allo sciopero è protetto dalla Costituzione, ed i Tribunali considerano certi comportamenti, che apparentemente potrebbero essere ricondotti ad azioni di sciopero, non presentare la caratteristica specifica della sospensione dal lavoro, e per tale motivo venir quindi definiti come illegali. E’ il caso dello sciopero bianco. Non c’è, in questo caso, un abuso del diritto di sciopero, però vi è un comportamento illegale. Tale comportamento essendo illegale, non trova protezione da parte  della legge. I lavoratori potrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative comminate dai loro datori di lavoro.
Potrebbe essere giustificato anche il loro licenziamento.

Comportamenti illegali nel posto di lavoro durante lo sciopero
Alcuni comportamenti sono punibili penalmente.
“Interferenza con la libertà di lavorare”: violenze, intimidazioni, manovre per mantenere o per portare ad una collettiva sospensione dal lavoro o per impedire il libero esercizio del lavoro, determina una interferenza nella libertà di lavorare . Se tale comportamento  avviene in concomitanza di uno sciopero, costituisce una specifica offesa punita dal Codice Penale: carcere da 6 giorni a 3 anni.

Lo sciopero ed il contratto di lavoro individuale
L’Atto dell’11 febbraio 1950, recepito nel Codice del lavoro, non prevede la rottura del contratto individuale di lavoro per colui che partecipi ad un’azione di lotta, eccetto nei casi di grandi offese.
Il contratto viene unicamente sospeso per tutta la durata dello sciopero.
I partecipanti alla lotta, avranno il diritto-dovere di riprendere la loro occupazione appena cessata l’azione. Il datore non potrà infliggere alcuna sanzione a tali soggetti e ancor meno il licenziamento per il solo fatto di aver aderito all’azione.
Una conseguenza della sospensione del contratto di lavoro, è che il datore non deve corrispondere ai lavoratori partecipanti la retribuzione connessa al periodo di sciopero.
Nel caso di sciopero parziale,  lo stesso datore dovrà continuare a pagare i salari a quei soggetti che non vi hanno partecipato e per i quali il contratto di lavoro non è sospeso; tranne nel caso in cui non provi che lo sciopero parziale ha reso impossibile il lavoro anche per gli altri.
L’astensione dal lavoro non costituisce  una  valida ragione di licenziamento. E’ pur vero che un lavoratore  in  sciopero, può  commettere  una  serie  di  offese (violenze, interferenze con la libertà di lavorare degli altri, sciopero bianco, etc.) che potrebbero costituire una legittima causa di licenziamento, ma non una automatica rottura del contratto di lavoro.
Se inoltre, lo sciopero deriva da colpe del datore, i salari devo comunque essere corrisposti.

La serrata
Il diritto di sciopero garantito dal preambolo della Costituzione è un diritto individuale.
La serrata datoriale non è, secondo la legge francese, l’equivalente dello sciopero.
Non è esplicitamente garantita dal preambolo della Costituzione, come invece avviene per lo sciopero, e non è menzionata nella legge francese.
E’ regolata solamente dalle pronunce delle Corti (Tribunali).
Il principio fondamentale è che la serrata è contrattualmente illegale: costituisce una sospensione unilaterale del contratto individuale di lavoro da parte del datore e quindi un’offesa contrattuale verso ogni singolo lavoratore.
Per cui, la Corte ha deciso che nel caso di serrata, il datore debba regolarmente corrispondere al lavoratore, privato dell’esercizio del proprio lavoro,  il salario.
Esistono solo 3 casi in cui la serrata è ritenuta legale: 1) nel caso in cui uno sciopero abbia determinato una tale disorganizzazione dell’impresa, tale da rendere impossibile la continuazione dell’attività aziendale; 2) per ragioni di sicurezza; 3) nel caso in cui i lavoratori in sciopero abbiano assunto un comportamento collettivo non garantito dal diritto di sciopero o quando gli stessi soggetti abbiano abusato di tale diritto.

Soluzione dei conflitti industriali
Una primaria distinzione deve essere fatta tra conflitti collettivi e conflitti individuali.
Il sistema francese è caratterizzato dall’esistenza dei Tribunali del Lavoro (“Conseil des Prud’ hommes”). Tali Tribunali hanno solo il compito di esaminare quei “conflitti di lavoro individuali” che abbiano ad oggetto contratti individuali di lavoro.
In tale ambito, le loro funzioni sono: interpretare la legislazione sul lavoro ed i contratti collettivi ed esaminare le vertenze sorte durante e dopo la vigenza del contratto individuale di lavoro.
Per capire quale sia l’ambito di competenza dei Tribunali del Lavoro, si deve distinguere tra conflitti di diritti e conflitti di interessi.
I conflitti di diritti, vengono analizzati ed esaminati da tali Tribunali.
I conflitti di interessi, avendo basi essenzialmente economiche, non appartengono alla loro competenza.
L’attuale sistema di soluzione dei conflitti aventi interesse collettivo, è un sistema basato sulla facoltatività delle parti.
L’Atto dell’11 febbraio 1950, parlava di procedure di conciliazione e di arbitrato volontario. Nel maggio del 1955, fu creata una complementare procedura di mediazione. Comunque, la maggior parte delle vertenze tra le parti, in Francia viene risolta tramite scioperi o tramite negoziazioni.
Per quanto riguarda la “conciliazione”, esistono molti contratti collettivi di livello che prevedono una Commissione permanente di conciliazione. Nel caso in cui alcuni contratti non contengano una disciplina di conciliazione o, se prevedendola, non venga applicata dalle parti, verrà applicato l’Atto del 1950. A seconda del livello del conflitto, il Ministro o il Prefetto, oppure altro ufficiale, convocherà le parti per la conciliazione.
Esistono commissioni di conciliazione a livello nazionale, regionale e dipartimentali.
La “mediazione” può essere utilizzata in 2 casi: 1) nel caso di fallimento della procedura di conciliazione, le parti possono volontariamente decidere di utilizzare tale metodo, oppure il Presidente della commissione di conciliazione può decidere di procedere alla mediazione se le parti non vogliono esperire la procedura di conciliazione; 2) inoltre la mediazione può utilizzarsi fuori dalla procedura di conciliazione ad opera dal  Ministro del Lavoro nel caso di rinnovo del contratto collettivo.
Il mediatore è scelto dalle parti o se ciò è impossibile, è scelto dal Ministro del Lavoro all’interno di una lista di 30 nomi.
L’ “arbitrato” è volontario. Nel caso di fallimento della procedura di conciliazione, le parti possono attivare l’arbitrato. La decisione dell’arbitro può essere appellata alla Suprema Corte di Arbitrato.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Come per l’Italia, anche in Francia sono state introdotte diverse leggi ordinarie che escludono alcuni soggetti, preposti ad alcune funzioni pubbliche, dall’esercizio del diritto di sciopero.
La legge 63/777 del 1963 “relative à containes modalites de la greve dans les services publics”, pone delle limitazioni nei confronti di particolari soggetti che svolgono attività pubbliche e che quindi coinvolgono diritti dell’utenza.
Diversamente dal nostro Paese, esiste in Francia una legge ordinaria sulla rappresentatività.
Ciò permette di distinguere tra Organizzazioni sindacali aventi il diritto di proclamare sciopero, in quanto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e Organizzazioni prive di tale diritto.
Le limitazioni all’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, non sono basate solo su differenziazioni di matrice soggettiva, ma anche oggettiva: la legge francese, così come quella italiana, prevede che vengano precisati i motivi di sciopero, che vi sia un preavviso minimo (di 5 giorni), la specificazione del luogo-data-ora di inizio e di cessazione dell’azione.
La mancata applicazione delle regole, determina la comminazione di sanzioni disciplinari.
Non è prevista l’istituzione di un organo di garanzia, ma vi è un controllo amministrativo esercitato dal Governo o da un Ministro (se si tratta di scioperi che appartengono al loro dicastero), o ad un sindaco (se si tratta di scioperi che investono il suo Comune).
Tali soggetti possono, anche in costanza di uno sciopero rispettoso del dettato legislativo, limitare l’esercizio del diritto per motivi di ordine pubblico.
Da ultimo, in Francia, esiste la regola del trentesimo indivisibile: in caso di una astensione inferiore ad una giornata lavorativa, al lavoratore viene operata una ritenuta pari a quella corrisposta per l’intera giornata.

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BELGIO

Disciplina legislativa
L’Atto del 1921, ha abolito la norma del Codice Penale che prevedeva l’illegalità degli scioperi.
Da allora, in Belgio, esiste completa libertà di sciopero.
L’Atto del 1948 prevedeva una procedura con la quale venivano garantiti, nel corso delle astensioni, i servizi essenziali.
Nel 1981, la Suprema Corte, si pronunciò affermando il diritto per il lavoratore di non adempiere agli obblighi contrattuali di lavoro durante l’esercizio dell’azione di lotta. La medesima Corte, decise inoltre che i lavoratori potessero partecipare a scioperi proclamati da sindacati diversi da quelli di loro appartenenza.
Con decisione del 21.12.1981, la Suprema Corte sostenne che lo sciopero sospende il contratto di lavoro.
Nel 1991, il Belgio ratificò la Carta Sociale Europea che, all’art.6, 4 comma, riconosceva il diritto di sciopero e di serrata; il che significa che in Belgio lo sciopero è divenuto un vero e proprio diritto nel 1991.
Il fatto che esista libertà di sciopero, non significa che l’ordinamento belga abbia accolto l’esercizio di qualunque forma di sciopero.
Sono ritenute illegali: sciopero bianco, altre forme di azione di lotta passiva e lo sciopero politico.
Alcune pronunce del Tribunale del Lavoro, hanno vietato lo sciopero selvaggio.
Tutte le altre forme di lotta sono legali, inclusi gli scioperi di solidarietà.
Nell’ordinamento belga l’esistenza del diritto di sciopero non è oggetto di esplicita definizione legislativa. Tuttavia l’esistenza di tale diritto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, almeno come causa sospensiva del rapporto di lavoro.
Dalle pronunce della Corte si evince che lo sciopero è “una collettiva e concertata sospensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori, al fine di giungere all’arresto delle attività di produzione con lo scopo di far pressione sul datore o su terzi soggetti”.
La definizione di sciopero, implica la presenza di alcuni elementi:

- sospensione del lavoro;
- azione di gruppo, quindi una collettiva sospensione dal lavoro;
- scopo di creare una pressione sul datore o su terzi soggetti.

Implicita nel principio di libertà di sciopero, è la  necessità che l’esercizio dello sciopero non impedisca la prestazione di servizi pubblici essenziali.
Le varie pronunce della Corte del 1999, stabiliscono esplicitamente che il diritto di sciopero deve essere bilanciato con gli altri legittimi diritti ed interessi della società.
I lavoratori che partecipano ad uno sciopero, non possono reclamare alcuna remunerazione dal datore, poiché volontariamente astenuti dal loro lavoro.
Nel corso di uno sciopero, un lavoratore potrebbe commettere certe offese che  potrebbero comportare delle sanzioni per l’intero gruppo (comminate dal datore).
Ne potrebbero quindi derivare, delle azioni disciplinari e, nei casi di gravi offese, il licenziamento immediato.
Lo sciopero di alcune mansioni può privare i lavoratori, che non desiderino aderire allo sciopero o che non siano in sciopero, dall’esecuzione del proprio lavoro. La posizione dei soggetti non-scioperanti è regolata dalla legge civile. In tal caso, il datore è libero dai suoi obblighi di assicurare la prestazione lavorativa dei suoi dipendenti e libero dal corrispondere le retribuzioni.
Sono però necessarie alcune condizioni:

- assenza di colpa;
- impossibilità di compiere le obbligazioni contrattuali: lo sciopero deve comportare l’impossibilità per il datore di assicurare le prestazioni dei lavoratori non-scioperanti.

Il picchettaggio è generalmente riconosciuto come forma di esercizio del diritto di sciopero, sebbene alcune circostanze potrebbero renderlo illegale (come ad esempio la violenza contro altri lavoratori o l’ostruzionismo).
Similmente, l’occupazione degli edifici del datore, non costituisce in assoluto un esercizio illegale del diritto.
Non esiste alcuna legge belga che vieti la serrata.
Non esiste neppure alcuna legge che riconosca il diritto dei datori di ricorrere alla serrata senza essere esposti ai possibili risarcimenti danni per rottura del contratto di lavoro. Non esistono molte pronunce della giurisprudenza su tale istituto, ma, dalle poche rinvenute, si evince che viene considerata legale una serrata quanto sia stato preventivamente esperito un tentativo di conciliazione, nel caso in cui sia stata data notizia della stessa, e siano state pienamente osservate tutte le regole dei contratti collettivi.
Nel Belgio, il conflitto industriale è caratterizzato:

- da una quasi totale libertà, per le parti sociali, di impegnarsi in lotte industriali,
- dalla mancanza di regole che stabiliscano lo svolgimento dell’azione.

Ciò non significa che non esistono regole, ma che le regole sono decise dalle parti sociali come espressione della loro autonomia.
Il numero degli scioperi, è considerabilmente diminuito nel corso degli anni. 
Nel corso degli anni, si è verificata una diminuzione degli scioperi che perseguono la finalità di ottenere vantaggi per i lavoratori; mentre si è assistiti ad una crescita delle azioni per riorganizzare e ristrutturare l’impresa, per licenziamenti collettivi, per chiusura dell’attività e simili.
Dati statistici sugli scioperi in Belgio:

1996

1997

1998

1999

Numero di scioperanti

19.971

9.025

19.508

12.195

Brussel Region

2.448

3.262

2.652

2.718

Flemish Region

11.514

4.400

11.791

4.708

Wallon Region

6.009

1.363

5.066

4.769


Giornate lavorative perdute

146.256

40.084

87.435

26.381

Brussel Region

7.134

454

17.589

2.925

Flemish Region

48.162

36.654

46.189

12.052

Walloo Region

90.960

2.976

23.657

11.404

I settori maggiormente coinvolti negli scioperi sono stati: settore automobilistico, strumenti e macchinari industriali, settore chimico.
In tale Paese, come in molti altri paesi, vi è distinzione tra vertenze individuali e collettive, e tra vertenze di diritto e di interessi.
Sebbene non esista una chiara distinzione tra queste differenti specie di vertenze, generalmente si potrebbe pensare che le vertenze individuali si riferiscano a relazioni individuali, mentre le vertenze collettive coinvolgano alcuni lavoratori che agiscono insieme.
Un conflitto che nasca come individuale, potrebbe divenire collettivo se gli interessi che ne sono alla base sono collettivi – è di esempio il caso in cui un lavoratore sia stato minacciato di licenziamento senza giusta causa.

Definizione di sciopero
Lo sciopero è in sostanza, una temporanea e collettiva sospensione dell’obbligo di lavorare.

Tipi di sciopero
a) in base allo scopo:

-Si parla di “sciopero economico” quando ha ad oggetto salari e condizioni di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, ed è diretto contro un datore.
-Lo “sciopero solidale” ha lo scopo di esercitare una pressione indiretta su un altro datore. In tal caso i dipendenti di un determinato datore, esprimono solidarietà, tramite il loro sciopero, nei confronti dei dipendenti di  altro datore.
-Nel caso di uno sciopero diretto contro il Governo belga o di un altro paese, si parla di “sciopero politico”.

b) in base alle forme che può assumere.

Gli scioperi possono essere esercitati in varie forme, sulla base di alcuni elementi costitutivi (partecipanti, tempo, luogo):

-“sciopero sporadico”.
-“sciopero continuo” e “sciopero interrotto”.
-“sciopero bianco”

c)  in base alle procedure da seguire.

Si può distinguere lo sciopero regolare e lo sciopero irregolare.
Lo sciopero regolare si ha quando vengono osservate le procedure di conciliazione ed i termini di preavviso.
Invece lo sciopero irregolare si ha nei casi di sciopero spontaneo, non-ufficiale e selvaggio. Gli scioperi spontanei e non-ufficiali consistono in astensioni dal lavoro non autorizzate dai sindacati di appartenenza dei lavoratori. Ciò non toglie che i sindacati potrebbero approvarli in un secondo momento.
Nel caso di scioperi legali, viene sospeso il contratto di lavoro.
Dopo uno sciopero legale, tutti i dipendenti riprenderanno il loro servizio.

Prevenzione e soluzione dei conflitti industriali
Indubbiamente l’autonomia delle parti sociali nello stabilire termini e condizioni di lavoro, sta’ influenzando considerevolmente il modo con cui vengono risolti i conflitti industriali in Belgio.
La procedura principalmente utilizzata è la conciliazione, le cui regole sono indicate dalle parti sociali attraverso i contratti collettivi.
Il comitato sindacale ed i comitati uniti, giocano un ruolo importante nella prevenzione e soluzione delle vertenze industriali.
Ogni lavoratore ha il diritto di essere assistito da un membro del comitato sindacale, nel caso di una vertenza individuale.
Il datore ha l’obbligo – al fine di prevenire conflitti individuali o collettivi – di informare il comitato sindacale prima di ogni cambiamento delle condizioni lavorative e di quelle salariali. Se il datore ed il comitato sindacale, non riescono a risolvere tra di loro la vertenza, possono chiamare rispettivamente un rappresentante sindacale dell’associazione datoriale ed un rappresentante sindacale dei lavoratori. Inoltre, se in tal modo non si perviene ad alcuna soluzione, la materia passa al comitato di conciliazione dei comitati riuniti. Tali comitati riuniti, in base all’Atto del 1968 hanno, tra le altre funzioni, quella di “prevenire e risolvere i conflitti tra datori e lavoratori”. Per  poter svolgere tale funzione, i comitati riuniti istituiscono dei comitati conciliativi, composti  dal presidente dei comitati riuniti e da membri designati in egual misura ed appartenenti al mondo imprenditoriale e sindacale.
Esistono 3 livelli di conciliazione: locale, regionale e nazionale.
Molti contratti collettivi contengono l’impegno da parte dei sindacati di sottoporre ogni conflitto tra le parti, alla conciliazione.
I funzionari statali, rivestono un ruolo molto importante. I Conciliatori sociali, come gli ispettori e controllori, hanno il compito di conciliare nel caso di vertenze collettive. Tali soggetti rivestono una posizione speciale e per tale motivo devono possedere determinati requisiti: competenza e sufficiente indipendenza. I loro compiti sono: prevenire i conflitti sociali, osservare l’evoluzione e la conclusione di ogni conflitto, contatti costanti con le associazioni dei datori ed i sindacati.
Lo scopo della procedura di conciliazione, è fare in modo che le parti giungano ad un accordo; la procedura di conciliazione può chiudersi sia con un accordo tra le parti sociali, o con la mancanza di un accordo. Nel primo caso, l’accordo viene considerato allo stesso modo di un contratto collettivo; nel caso di insuccesso della procedura di conciliazione, le parti hanno piena libertà di esercitare l’azione di lotta.
In Belgio, non esiste l’arbitrato.
In conclusione, possiamo dire che la prevenzione e la soluzione di vertenze di lavoro collettive, sono basate sull’autonomia delle parti coinvolte.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali
La fonte del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è, in Belgio, la giurisprudenza, poiché non esiste una legge ordinaria che disciplina tale istituto. Le limitazioni soggettive, sono contenute nel Regio Decreto del 1937 (in cui è stabilito il divieto per gli agenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, di esercizio del diritto di sciopero).
Soglie minime di servizio sono previste, in caso di sciopero, per tutti i servizi pubblici essenziali, sia pubblici che privati.
Il Governo ha un potere di intervento pari a quello che in Italia detiene la Commissione di garanzia: può infatti, intervenire laddove non ritenga sufficienti le prestazioni concordate dalle parti.
In Belgio sono state istituite delle commissioni paritetiche che hanno il compito di salvaguardare i diritti fondamentali dell’utenza. L’essenzialità di un servizio, viene definita da tali commissioni.
I lavoratori “comandati”, designati da una commissione, non possono rifiutarsi di garantire la prestazione, poiché per tale inottemperanza vi sono delle conseguenze penali.

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GERMANIA

Disciplina legislativa
In Germania non vi è una specifica regolamentazione legislazione del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero, però, non essendo espressamente vietato da alcuna norma, viene ammesso come libertà.
La libertà di sciopero e di serrata trae origine dal principio costituzionale della libertà di associazione e la legge tedesca sulle vertenze lavorative deriva principalmente dalle pronunce della Corte piuttosto che dai dettati legislativi.
Uno sciopero è definito come una “sospensione dal lavoro decisa ed esercitata collettivamente” da un considerevole numero di lavoratori di una industria o di un impianto, con lo scopo di risolvere una vertenza lavorativa.
Lo sciopero non determina la cessazione del contratto di lavoro.
Durante lo sciopero sono sospese: l’obbligo di prestare il servizio e la corresponsione della retribuzione.
Deve essere finalizzato al miglioramento delle condizioni lavorative ed essere esercitato con l’intenzione, da parte dei lavoratori,  di riprendere la loro occupazione.

Votazione
La Germania utilizza lo strumento del referendum. Il 75% dei voti complessivi deve essere in favore dello sciopero.
Lo sciopero ed il suo esercizio, vedono sempre la responsabilità del sindacato di riferimento.

Tipi di sciopero
- In base al numero dei lavoratori partecipanti, uno sciopero potrebbe essere “parziale” o “totale”.
- scioperi di “solidarietà,”
- sciopero “bianco”.

Lo sciopero bianco  può essere legale o illegale, a seconda delle circostanze.
Gli “scioperi selvaggi” sono effettuati senza il supporto o l’approvazione delle organizzazioni sindacali e senza una precedente votazione. Sono sostanzialmente illegali, sebbene possano divenire legali se, nel corso dell’astensione dal lavoro, il sindacato ne dia l’approvazione. Gli scioperi selvaggi sono frequentemente esercitati per protestare contro i licenziamenti, per un inaccettabile cambiamento delle condizioni di lavoro, o per conflitti personali tra lavoratori e datori.
Il diritto di sciopero e di serrata  è limitato dalle regole presenti nei contratti collettivi, in particolare dalla regola contrattuale che prevede il dovere di pace sindacale.
Lo sciopero  è illegale se abbia avuto inizio prima dell’esperimento di tutte le possibilità di negoziazione pacifica e prima dell’eventuale procedimento di mediazione e conciliazione. In una serie di decisioni, la Corte del Lavoro Federale, ha stabilito che l’effettuazione di scioperi corti (2 o 3 ore) mentre è in corso una contrattazione e nel caso in cui lo sciopero voglia influenzare la stessa contrattazione, non è necessariamente illegale.

Sviluppo  dei conflitti industriali
La Germania rispetto agli altri paesi, è la Nazione che fino ad oggi ha il più basso numero di scioperi effettuati.
La tabella sottostante, mostra una netta diminuzione degli scioperi, nel corso degli anni:

Anno

Lavoratori partecipanti
(su 1.000)

Giorni perduti
(per 1.000 lavoratori)

1990

257

364

1991

202

125

1992

598

1.545

1993

133

593

1994

401

229

1995

183

247

1996

166

98

1997

13

52

Nel 1955, una pronuncia della Corte  Federale del Lavoro, stabilì un criterio molto importante per valutare la legalità di uno sciopero: il “principio dell’adeguatezza sociale”. Tale principio faceva riferimento a ciò che è generalmente accettato dalla società come legale. Ma in realtà questo criterio non era sufficiente per definire la legittimità di uno sciopero. Per tale motivo, la Corte Federale del Lavoro nel 1971, applicò un altro principio, che divenne il principio fondamentale della legislazione sullo sciopero: il “principio di proporzionalità”.
Dal principio di proporzionalità, la Corte Federale del Lavoro ha desunto specifici requisiti dello sciopero:

- lo sciopero deve essere visto come ultima risorsa (il c.d. principio dell’ultima ratio);
- lo sciopero deve essere preceduto da una votazione segreta.

Effetti dello sciopero
Durante l’effettuazione dello sciopero o della serrata, il contratto di lavoro continua.
Uno sciopero o una serrata legale, sospende il contratto di lavoro solo per quei lavoratori che hanno legalmente partecipato allo stesso.
Partecipare ad uno sciopero illegale produce due tipi di conseguenze: i lavoratori dovranno o risarcire i danni e/o essere licenziati.

Sciopero e servizi essenziali
Il “principio di proporzionalità” è un criterio utilizzato quando lo sciopero ha ad oggetto servizi essenziali. L’interesse di terze persone, così come quello dell’intera popolazione, non deve essere compromesso.
La Corte Federale del Lavoro, in una decisione del 1971, si è così pronunciata: “Nella nostra società dove ogni cosa è connessa con le altre, gli scioperi e le serrate non riguardano solo i partecipanti ai conflitti, ma anche coloro che non vi partecipano così come le terze persone ed il pubblico in generale. Ciò significa che anche gli interessi pubblici non devono essere violati”.
Esistono dei diritti quali quello alla salute, alla sicurezza, alla vita delle persone, che hanno la priorità sul diritto di sciopero.
La Corte Federale del Lavoro, ha stabilito che le prestazioni essenziali da assicurare in caso di sciopero, non devono essere definite unicamente dal datore, ma insieme ai sindacati.
Esistono molte questioni ancora aperte come ad esempio chi deve scegliere i lavoratori comandati: i sindacati, il datore, le associazioni dei datori, o tutti insieme in una sorta di azione concertata?
Anche in Germania non esiste una legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
I limiti alla libertà di sciopero, vengono stabiliti dalla giurisprudenza ed in via di autoregolamentazione, dagli accordi e dagli Statuti sindacali.
I limiti posti dalla giurisprudenza sono stati individuati:
1) nella esclusione di proclamazio
2) in limiti relativi alla finalità dello sciopero stesso: liceità dello sciopero diretto esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti collettivi, restando in tal modo esclusa qualsiasi finalità di natura politica;
3) nel rispetto del c.d. “obbligo di pace”, cioè la possibilità di scioperare solo allorché sia venuta meno la validità del contratto;
4) nel divieto di porre in essere scioperi diretti a comprimere l’altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà negativa.
Con riferimento alle limitazioni soggettive, si deve fare distinzione tra la posizione dei funzionari e quella degli altri impiegati ed operai dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici. I funzionari non possono partecipare a scioperi. Diversa è la posizione delle altre categorie di pubblici impiegati, il cui rapporto di lavoro è regolato da accordi collettivi di diritto privato: possono legittimamente esercitare il diritto di sciopero, a condizione che venga salvaguardato un servizio di c.d. emergenza. Il servizio di emergenza, non è stabilito dalla legge, ma viene individuato di volta in volta per mezzo di accordi sindacali.
Tra le regole procedurali riguardanti la proclamazione dello sciopero, vi è l’utilizzo del referendum.
La proposta di sciopero deve essere sottoposta a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati dallo sciopero. Se la proposta ottiene il consenso della maggioranza qualificata, pari al 75% dei lavoratori, lo sciopero può essere proclamato.

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GRAN BRETAGNA

Disciplina legislativa
In Gran Bretagna, esiste la “libertà” di sciopero.
Lo sciopero, e soprattutto gli scioperanti, sono garantiti grazie all’istituto delle “immunità”, in mancanza delle quali i lavoratori partecipanti dovrebbero rispondere in termini di responsabilità civile dell’interruzione dal lavoro.
Sebbene nel 1942 un autorevole giudice inglese ha definito il diritto di sciopero come un elemento essenziale all’interno della contrattazione collettiva, lo sciopero non è legalmente garantito come “diritto”.
Non esiste, nella legislazione inglese, una definizione giuridica di “sciopero” e di “serrata”.
In base all’Atto del 1992 (“Trade Union & Labour Relation Act”), una controversia di lavoro che conferisce immunità ai lavoratori (nel senso di non essere citati per danni), è una vertenza tra lavoratori e loro datori. Tale vertenza deve essere significativamente correlata a specifici problemi inerenti al posto di lavoro e vedere come parti i lavoratori ed il loro datore. L’Atto non concede immunità nel caso di scioperi politici, di solidarietà e per qualunque forma di sciopero secondario, dove il datore non è direttamente coinvolto nella vertenza.

Votazione
Il Trade Union Act e la successiva legislazione, richiede come requisito fondamentale per effettuare uno sciopero, una votazione “segreta ed effettuata in modo corretto”  e  l’approvazione di una maggioranza dei votanti.
Il “Trade Union Reform & Employment Rights Act” del 1993, modificata dall’“Employment Relations Act del 1999”, dispone alcuni requisiti da seguire per la votazione: 1) la legge richiede che la votazione avvenga per posta; se sono coinvolti il 50% o più dei lavoratori, l’organizzazione coinvolta deve nominare uno scrutatore indipendente per supervisionare la votazione; 2) in ogni caso, il datore deve essere informato della votazione per iscritto e nei 7 giorni precedenti la stessa; 3) al datore deve essere comunicato l’esito della votazione e deve ricevere entro 7 giorni la comunicazione dello sciopero; 4) la notizia deve provenire dalle categorie dei lavoratori coinvolti.
Nel caso in cui gli scioperi siano effettuati senza l’osservanza delle suddette procedure, ed al fine di non incorrere nel rischio di una citazione per danni, o l’organizzazione rifiuta di effettuare (revoca) lo sciopero comunicandolo ai lavoratori aderenti, oppure organizza una votazione per regolarizzare la situazione.
Se un datore crede che si stia procedendo ad uno sciopero illegale o effettuato in mancanza di una preventiva votazione, può citare in giudizio gli esecutori dello sciopero.
Una via parallela, è quella di ottenere dal tribunale una ingiunzione per intimare ai partecipanti di desistere dallo sciopero in corso, o di non effettuarlo qualora non sia ancora iniziato. Se tale ingiunzione non dovesse essere rispettata, gli scioperanti corrono il rischio di essere disobbedienti alla Corte – e questa è una seria offesa che potrebbe comportare pesanti sanzioni, come il sequestro di beni ed, eventualmente, il carcere.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali
In Gran Bretagna le uniche limitazioni al diritto di sciopero, riguardano il settore privato, in cui una serie di leggi restringono la praticabilità dello sciopero a rivendicazioni di carattere contrattuale.
Nel settore pubblico, non esiste un corpo di norme che limiti il diritto di sciopero.
E’ illegale lo sciopero di tipo politico.
Soggetti a cui è completamente interdetto l’esercizio di tale strumento, sono gli agenti di polizia ed i militari di terra, aria e mare.
Per alcuni settori, e quindi per i rispettivi lavoratori, esistono delle limitazioni che si differenziano a seconda del settore di appartenenza. Le limitazioni riguardano essenzialmente la categoria civile dei marittimi, i dipendenti dei servizi postali, i dipendenti del servizio telecomunicazioni.

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SPAGNA

Disciplina legislativa e sciopero nei servizi pubblici essenziali
In Spagna, lo sciopero è divenuto diritto nel 1978, dopo la caduta del regime dittatoriale franchista.
Nella Carta Costituzionale spagnola, all’art.28, è precisata la natura giuridica dello sciopero (si parla infatti di “diritto di sciopero”), ed il limite di tale diritto ( nell’esercizio di tale strumento deve essere garantita la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli utenti, tramite il “mantenimento dei servizi fondamentali per la comunità”).
Esiste un’affinità tra il modo di concepire il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali in Spagna ed in Italia.
Il “principio di proporzionalità” tra i sacrifici imposti agli scioperanti e quelli degli utenti dei servizi pubblici, conferma come anche in Spagna lo strumento sciopero non venga utilizzato egoisticamente, ma nel rispetto e nella salvaguardia di altri diritti ugualmente fondamentali per il cittadino-utente.
E’ per tale motivo che anche questo Paese, si è dotato di una fonte di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Si tratta del Real Decreto-Ley del 4.03.1977, n.17.
All’interno di tale atto, sono elencati i soggetti legittimati a proclamare lo sciopero (i lavoratori attraverso le loro rappresentanze, e sulla base di un preventivo procedimento di consultazione; direttamente dagli stessi lavoratori, dopo una preventiva consultazione).
Altra regola che accomuna il nostro Paese alla Spagna, è la regola del preavviso:

- Nei 5 giorni che precedono l’effettuazione dello sciopero, deve essere data comunicazione scritta al datore;
- Nei 10 giorni che precedono l’effettuazione, avviene la comunicazione agli utenti.

Differentemente dall’Italia, è il Governo spagnolo che tramite un proprio provvedimento, procede alla definizione dei minimi di servizio da garantire ai quali dovranno attenersi i lavoratori partecipanti.
Tale provvedimento può essere impugnato con ricorso, davanti al giudice amministrativo (l’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento).
Per coloro che non ottemperino al provvedimento dell’Autorità amministrativa o al provvedimento governativo, di prestare il servizio essenziale per il quale si è stati comandati, è previsto il licenziamento per giusta causa.

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