21 novembre 2024 - 07:58
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ATTIVITA' USURANTI E PENSIONE

Con il D.Lgs n.67/2011 "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" è stato dato il via libera al tanto atteso provvedimento in materia di lavori cosiddetti usuranti.

Il beneficio previdenziale consiste in un anticipo della decorrenza della pensione di anzianità.

LAVORATORI INTERESSATI E ATTIVITÀ DI LAVORO USURANTI

Lavoratori che hanno prestato attività lavorativa di cui al Decreto Salvi del 1999

  • Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori in galleria": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • Lavori in cassoni ad aria compressa;
  • Lavori svolti dai palombari;
  • Lavori svolti ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • Lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità e in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • Lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Lavoratori notturni

(si differenziano in base alle notti lavorate nell'anno e secondo la turnistica adottata)

  • Lavori a turno con periodi notturni di almeno 6 ore e per almeno 78 gg. all'anno (Cat. A) - da 72 gg. a 77 gg. (Cat. B) - da 64 gg. a 71 gg. (Cat. C);
  • Lavoro notturno per almeno 3 ore (da ore 24 a ore 5) per l'intero anno.

Lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena

Conducenti di veicoli

(di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo)

REQUISITI

Per le decorrenze fino al 2017

Lavoro prestato in attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

A regime a partire del 2018

Lavoro prestato in attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Per la ricerca del periodo minimo richiesto occorre fare riferimento solo ai periodi di svolgimento effettivo dell'attività lavorativa e non vanno computati i periodi di totale copertura figurativa.

BENEFICI

A regime

Dal 2013 è prevista una riduzione dell'età anagrafica di 3 anni e una quota inferiore di 3 anni rispetto a quella richiesta in via generale. Per i lavoratori notturni delle categorie definite per comodità B e C e cioè per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con meno di 78 notti all'anno è previsto un beneficio ridotto (Cat. C = riduzione dell'età anagrafica di 1 anno - Cat. B = riduzione dell'età anagrafica di 2 anni).

Fase Transitoria

La fase transitoria riguarda il periodo 2008 - 2012. In questo periodo c'è una modulazione della riduzione dell'età e della "quota", tempo per tempo secondo una scansione temporale. Per i lavoratori notturni dipendenti pubblici e privati con meno di 78 notti all'anno la riduzione dei requisiti è prevista solo a partire dal 1° Luglio 2009 (periodo transitorio 1.7.2009 - 31.12.2012). Ai lavoratori con lavoro notturno per almeno 3 ore (24.00/05.00) e per l'intero anno spettano i medesimi benefici previsti per le altre categorie di lavoratori.

ESEMPIO

Lavoratore dipendente nato a dicembre 1952 in possesso nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti di 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità al 31.12.2009 e che sta ininterrottamente lavorando senza soluzione di continuità.

Diritto alla pensione di anzianità secondo le regole generali

Nel secondo semestre del 2009 e per tutto il 2010 il requisito previsto in via generale è quota 95: mettendo assieme età e contributi il diritto non viene perfezionato. Prospettiva di pensionamento valutata secondo le regole generali: raggiungimento di quota 96 (anno 2012 con almeno 60 anni di età). Infatti nel dicembre 2011 pur avendo 37 anni di contributi non raggiunge il minimo di età richiesto di 60 anni. Pertanto il diritto a pensione verrebbe maturato a dicembre 2012 quando avrà raggiunto 60 anni di età e accumulato 38 anni di contributi. Secondo quanto stabilito dalle nuove norme sulla "finestra a scorrimento", l'accesso a pensione sarebbe 12 mesi dopo e cioè al 1° gennaio 2014.

Pensione di anzianità secondo la disciplina sui lavori usuranti

Il medesimo lavoratore matura il diritto a dicembre 2010. Nel 2010 infatti è richiesta quota 94 con un minimo di età di 57 anni. Quindi, maturando a dicembre 2010 i 36 anni di contributi e compiendo i 58 anni di età viene raggiunta quota 94. Il diritto si perfeziona entro il 2010 e di conseguenza andranno applicate le vecchie finestre semestrali per cui la finestra si verrebbe ad aprire al 1° luglio 2010. Il D.Lgs sui lavori usuranti ha introdotto una prassi operativa per coloro che maturano il diritto entro il 2011 occorre prestare una domanda (pre-domanda) entro il 30/09/2011.

L'Ente previdenziale, esaminata la documentazione, comunicherà al lavoratore il diritto al pensionamento anticipato e la relativa finestra di uscita (che in questo caso risulta già aperta). Il lavoratore potrà presentare la domanda vera e propria e potrà accedere al pensionamento con decorrenza al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda semprechè risulti cessato il rapporto di lavoro.

Domanda di riconoscimento

AP45 MOD LPFP