21 novembre 2024 - 10:46
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ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell’abitazione principale (e relative pertinenze).
Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l’aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

Addizionale Regionale

L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all’1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l’applicazione dell’aliquota massima dell’1,4%.
N.B. La legge Finanziaria 2010 prevede, oltre il mantenimento dell’attuale aliquota massima, un ulteriore incremento per quelle Regioni che, trovandosi in deficit, non rispetteranno gli impegni di risanamento.
I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell’addizionale hanno effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d’imposta nel quale è intervenuta la delibera.

Regione Addizionale Regionale
Puglia 0,9%
Basilicata 0,9%
Calabria 1,4%
Campania 1,4%

Addizionale Comunale

L’aliquota dell’addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione.
Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il “Patto di stabilità” l’aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l’aliquota massima dello 0,8%.
I provvedimeti con i quali i Comuni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dalla data di pubblicazione della delibera.

Comune Imponibile Addizionale Comunale
Taranto 0,80%
Bari 0,50%
Brindisi maggiore di 10.000€ 0,80%
Foggia 0,80%
Lecce maggiore di 12.500€ 0,70%
Andria maggiore di 7.500€ 0,60%
Carosino 0,50%
Crispiano 0,50%
Fragagnano maggiore di 7.000€ 0,40%
Grottaglie maggiore di 8.000€ 0,65%
Manduria 0,50%
Martina Franca 0,80%
Massafra 0,70%
Palagiano maggiore di 9.000€ 0,50%
Pulsano 0,80%
Sava 0,80%
Statte 0,40%

Per conoscere il quadro completo delle aliquote si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione “Fiscalità locale”, o direttamente i siti internet delle Regioni e degli Enti locali.

Come si pagano

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all’Irpef vengono determinate dai sostituti d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.
Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta.
Per l’addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l’anno successivo nella misura del 30%. L’acconto si calcola sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune, e viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Individuazione del domicilio

Addizionale Regionale: Aliquota prevista nella Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Addizionale Comunale: Aliquota prevista nel Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

N.B. Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.